Contributo Unificato

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Processo Civile – 1° Grado

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 43,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00

 

Processo Civile – Impugnazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.821,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 2.529,00

 

Processo Civile – Cassazione

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 86,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 196,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 474,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 1.036,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.518,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.428,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 3.372,00


Procedimenti di valore indeterminabile

Primo Grado

Processi civili di valore indeterminabile € 518,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 237,00
Processi tributari di valore indeterminabile € 120,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile € 518,00

Impugnazione

Processi civili di valore indeterminabile € 777,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 355,50
Processi tributari di valore indeterminabile € 120,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile € 777,00

Cassazione

Processi civili di valore indeterminabile € 1.036,00
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace € 474,00
Processi tributari di valore indeterminabile € 1.036,00
Processi amministrativi di valore indeterminabile € 1.036,00


Riduzioni del Contributo Unificato

Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori e procedimenti sommari di cognizione, accertamento tecnico preventivo;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
  • Procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);
  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all’ammontare del canone di un anno);
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall’ art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2012).

Aumenti del Contributo Unificato

Il contributo unificato è aumentato del 50%:

  • Nei giudizi di impugnazione (v. tavola), ossia l’appello ed il reclamo (art. 37, comma 6 lettera ‘b’ D.L. 98/2011).
  • Per i giudizi di impugnazione nei procedimenti amministrativi di cui al comma 6-bis dell’articolo 13 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
  • Se il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (art. 13, comma 3-bis e 6-bis lettera ‘e’ D.P.R. 115/2002).
  • Se la parte non indica il codice fiscale nell’atto introduttivo (art. 13, comma 3-bis D.P.R. 115/2002).

Il contributo unificato è raddoppiato:

  • Nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione (v. tavola) (art. 37, comma 6 lettera ‘b’ D.L. 98/2011).
  • Nei procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012).

Procedimenti con contributo fisso o esenti

Procedimenti Esecutivi Contributo
Procedimenti di esecuzione immobiliare € 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi € 168,00
Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a Euro 2.500,00 € 139,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad Euro 2.500,00 € 43,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare € 139,00
Procedimenti Fallimentari Contributo
Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede esente
Insinuazione tempestiva al passivo esente
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare € 70,00
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) € 851,00
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi € 98,00
Procedimenti riguardanti la prole esente
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole esente
Volontaria Giurisdizione Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; esente
Procedimenti di rettificazione di stato civile esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione € 98,00
Ricorsi Amministrativi Contributo
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato (1) (2) € 300,00
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005 esente
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (1) (2) € 300,00
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato € 650,00
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie) (1) (2) € 1.800,00
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione) (1) (2) € 300,00
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica € 650,00
Procedimenti Vari Contributo
Cause di lavoro e controversie previdenziali € 43,00
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi esente
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto) esente
Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto) € 43,00
Procedimenti in materia tavolare esente

Procedimenti esenti dal contributo unificato

Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede
Insinuazione tempestiva al passivo
Procedimenti riguardanti la prole
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)
Procedimenti in materia tavolare

Anticipazioni Forfettarie

E’ dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 27,00.

L’anticipazione forfettaria, prevista dall’art. 30 D.P.R. 115/2002, non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l’esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64). Nuovo regime per le domande riconvenzionali (dal 1ˆ gennaio 2012)

Art. 14 comma 3 D.P.R. 115/02: “La parte di cui al comma 1(*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

(*) comma 1: “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

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