Accordi di separazione con assegno di mantenimento dal sindaco: ora si può! – Circolare Ministero, Interno 24/04/2015 n. 6

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Accordi di separazione con assegno di mantenimento dal sindaco: ora si può! La circolare ministeriale n. 6 del 2015 offre importanti chiarimenti applicativi con riguardo all’art. 12 del D.L. 132/2014 il quale consente ai coniugi di recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate.

Analogamente per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio.

Queste le nuove indicazioni.

Possibilità di includere nell’accordo l’assegno di mantenimento.

L’accordo non può contenere, dice il 2° comma dell’art. 12, patti di trasferimento patrimoniali. Il dubbio consisteva nel dare al concetto di trasferimento patrimoniale un’accezione più ampia comprensiva di ogni scambio economico-patrimoniale che escludesse l’inserimento di una clausola relativa all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole.

Il termine trasferimento patrimoniale non sembrava riferirsi all’assegno di mantenimento, stante il carattere prevalentemente assistenziale dell’attribuzione, espressione del più generale dovere di mantenimento (art. 143 c.c.).

Tuttavia, una precedente circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, aveva specificato che la ratio della previsione è di dispensare l’ufficiale del Comune da qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto e pertanto non erano accettati gli accordi contenenti previsioni patrimoniali di qualunque tipo.

In base a quanto specificato nella circolare n. 6/2015 l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Si tratterebbe, infatti, di disposizioni negoziali che fanno sorgere un rapporto di tipo obbligatorio che non produce effetti traslativi su un bene determinato.

Per questo motivo, resta esclusa la previsione della corresponsione dell’assegno periodico in un’unica soluzione, (c.d. una tantum), poiché in questo caso si è di fronte ad un’attribuzione patrimoniale.

Anche in caso di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio è possibile chiedere l’attribuzione di un assegno periodico, oppure la sua revoca o revisione.

L’ufficiale dello stato civile, in tutti i casi, recepirà quanto concordato senza entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa.

Sulla base di quanto specificato, non sembra essere consentito inserire nell’accordo l’assegnazione della casa familiare.

Accesso alla procedura in caso di presenza di figli minori di uno solo dei coniugi

L’art. 12, comma 2 del d.l. preclude il ricorso all’istituto per i coniugi con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

Con una rigida e irrazionale interpretazione, i Comuni avevano interpretato la disposizione nel senso di rifiutare la richiesta se anche uno solo dei due coniugi avesse figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci, avuti da una precedente relazione.

La circolare 6/2015 ha chiarito che il divieto deve essere riferito ai soli figli comuni della coppia.

Decorrenza dei termini per la trasmissione dell’accordo di negoziazione al Comune

Nel procedimento di negoziazione assistita la legge 162/2014 di modifica del D.L. 132/2014, ha introdotto un controllo successivo ad opera del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale effettua un controllo sulla regolarità dell’accordo in caso di coppia senza figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. In caso contrario il P.M. deve compiere una valutazione di rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli e poi autorizzarlo oppure rinviare le parti innanzi al Presidente del Tribunale.

Dopo l’apposizione del nulla osta o dell’autorizzazione della Procura, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato è gravato di una particolare responsabilità, in quanto deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune, copia autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5, D.L. 132/2014. La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione comporta per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto. La disposizione contenuta nell’art. 6 n. 3, non specificava da quale data dovesse decorrere il termine di dieci giorni.

La circolare ha precisato che ai sensi dell’art. 6, n. 2 del d. legge 132/2014, il termine di dieci giorni entro il quale l’avvocato della parte che ha firmato l’accordo di negoziazione assistita deve trasmettere l’atto, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del P.M. a cura della segreteria dello stesso. Si applica, infatti, il principio generale contenuto nell’art. 136 c.p.c. secondo cui i provvedimenti resi fori udienza, devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione.

Adempimento dell’onere di trasmissione anche da parte di un solo avvocato

Fermo restando che le parti devono essere assistite ciascuna da un avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, tuttavia la circolare specifica che anche uno solo dei due avvocati che ha assistito il coniuge e ha sottoscritto l’atto, può provvedere alla trasmissione dell’accordo al Comune.

Di conseguenza la sanzione amministrativa sarà applicata solo quando nessuno dei due avvocati provveda a trasmettere l’atto nei termini prescritti.


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