Il processo civile telematico anche presso le sezioni civili della Corte di cassazione dal 5 febbraio scorso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero della giustizia 19 gennaio 2016 di “Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile”, con il quale il processo civile telematico arriva anche presso le sezioni civili della Corte di Cassazione attraverso l’attivazione delle notificazioni e comunicazioni per via telematica. Si prosegue, quindi, nel solco di quella esigenza di promuovere ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, nonché promuovere l’alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cui fa riferimento il decreto in commento, si legge che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito risulterà essere tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna verrà generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.