Roma. Il rifiuto della società, costantemente in ritardo nei pagamenti del mutuo, di utilizzare l’addebito sul conto corrente conferma la sofferenza finanziaria e giustifica la segnalazione alla centrale rischi. La Cassazione, con la sentenza 2913/2016, respinge la richiesta di risarcimento danni proposta contro una finanziaria per l’indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia. Una black list che la società per azioni riteneva di non meritare avendo pagato i canoni pregressi. Il “saldo”, preceduto dalla minaccia di risolvere il contratto per inadempimento, non aveva però soddisfatto la finanziaria che aveva subordinato la ripresa del rapporto al rilascio del modulo di rapporto interbancario diretto (Rid). Inutilmente la ricorrente lamentava che, anche se sistematicamente fuori tempo, aveva pagato i ratei e la concedente aveva sempre rispristinato il contratto. Per la S.p.A. era contrario alla buona fede subordinare la ripresa del contratto al Rid, perché l’addebito in conto corrente altro non è che una semplice modalità di pagamento. Al contrario, la finanziaria si era detta disponibile a rinunciare alla penale in cambio di una maggiore sicurezza sui pagamenti futuri. Mentre il rifiuto di “cedere” sui modelli era stato interpretato come la conferma di una sofferenza economica.
La Cassazione avalla la decisione della Corte di merito che aveva considerato gli inadempimenti imputati alla ricorrente non occasionali, ma sintomatici di una difficoltà confermata dal mancato rilascio dei Rid dai quali dipendeva la prosecuzione del contratto. La Suprema Corte sottolinea, come al rapporto interbancario diretto si faccia spesso ricorso nei contratti di durata. Il via libera del cliente alla banca ad operare un determinato addebito periodico sul suo conto corrente, va oltre il semplice sistema di pagamento, ma assume una funzione rafforzativa del credito. La segnalazione alla centrale rischi del credito in sofferenza è avvenuta dunque, “per fini conformi a quelli della doverosa informativa al sistema creditizio”, di una situazione oggettiva di incapacità finanziaria.