Le operazioni in contante sono da considerarsi artificiosamente frazionate sebbene annotate in contabilità quanto sono attuate nello stesso giorno o in giorni immediatamente successivi. In tal caso infatti si guarda alla considerazione complessiva del valore da trasferire. La Corte di cassazione con la sentenza 1080/2016 interviene sulla disciplina antiriciclaggio e conferma le sanzioni amministrative a soggetti che hanno compiuto trasferimenti in contante oltre la soglia all’epoca dei fatti superiore ai 12.500 euro. I giudici infatti ricordano che il divieto posto dalla normativa antiriciclaggio, diretto a impedire il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro, senza il tramite di intermediari abilitati, pone riferimento al valore dell’intera operazione economia alla quale il trasferimento sia funzionale e si applica anche quanto il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito. Le operazioni poste in essere erano state molteplici e di entità inferiore al limite, fissato all’epoca dei fatti in lire 20 milioni. Per i giudici sono da considerare artificiosamente frazionate (in quanto spesso attuate nello stesso giorno o in giorni immediatamente successivi), soddisfa l’esigenza normativa di una considerazione complessiva del valore da trasferire. «Siffatta esigenza», si legge nella sentenza, «nascente dalla ratio della norma, di rendere trasparenti le transazioni finanziarie aventi maggior rilevanza economica», continuano i giudici, «di rendere trasparenti le transazioni finanziarie aventi maggior rilevanza economica, neppure trova eccezione nella circostanza che i singoli pagamenti siano comunque riportati nelle scritture contabili, né in consuetudini commerciali dovute al collegamento economico esistente tra imprese gestite da società del medesimo gruppo», in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica.