No all’affidamento dei figli al genitore che non rispetta il regime di visita della prole stabilito dal giudice. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta (presidente Cammarata, relatore Balsamo) in una sentenza dello scorso 30 dicembre del 2015. La causa è stata promossa da una donna, che ha chiesto la separazione dal marito.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva domandato l’affidamento condiviso dei figli. In corso di processo, però, ha esposto che il marito, violando i provvedimenti provvisori del presidente del Tribunale, non aveva versato l’assegno di mantenimento e aveva interrotto gli incontri con i bambini; così ha chiesto la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale del padre, e comunque l’affidamento esclusivo della prole.
Dal canto suo, l’uomo ha sostenuto di non aver potuto adempiere l’obbligo di mantenimento a causa della disoccupazione; ha quindi aggiunto che le visite non erano state regolari per l’atteggiamento ostile della moglie. Nel pronunciare la separazione delle parti, il Tribunale afferma che non ricorrono le condizioni per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista dall’articolo 330 del Codice civile allorché si accerti che il genitore viola o trascura i propri doveri; ma neanche per l’adozione degli altri “provvedimenti convenienti”, consentiti dal successivo articolo 333 nei casi in cui la condotta del genitore “appare comunque pregiudizievole al figlio”. Infatti, la psicologa del consultorio familiare aveva concluso che la relazione genitori-figli non evidenziava profili problematici; sicché – afferma il collegio nisseno – non sussistono pregiudizi che giustifichino l’adozione di uno quei provvedimenti. È, invece, accolta la richiesta di affidamento esclusivo.
Il Tribunale di Caltanissetta osserva che il legislatore ha riunito tutte le disposizioni concernenti i provvedimenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale in un unico “capo”, applicabile ai procedimenti in materia di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e a quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Così facendo – si legge nella sentenza – “si è voluto definitivamente porre al centro l’interesse superiore del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori (…), in modo tale che le decisioni giudiziali che lo riguardano tengano conto, per quanto possibile, dell’esigenza di salvaguardare tale fondamentale diritto”. Sicché – conclude il Tribunale – alla regola dell’affidamento condiviso dei figli si può derogare “solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore (come sancito dall’articolo 337-quater del Codice civile)”. Nel caso in esame, l’uomo aveva violato l’obbligo di mantenimento e (cosa “ancor più rilevante”) non aveva rispettato il regime delle visite, così ledendo il “primario diritto dei figli minori a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”. Inoltre, “a fronte di asserite condotte impeditive” della moglie, non aveva fatto ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento a tutela dei propri interessi e dei diritti della prole. Per queste ragioni, i figli sono affidati in via esclusiva alla madre, a cui è attribuito il compito di assumere le decisioni più importanti nel loro interesse.