Non moleste le chiamate per i figli, Cassazione: Esclusa la petulanza della moglie per le telefonate all’ex marito sulla gestione della prole

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Non moleste le chiamate per i figli, nessuna condanna per molestie alla ex moglie che telefona in modo insistente e invia sms all’ex marito anche di notte, se il suo scopo è parlare dei figli e ottenere il rispetto degli obblighi di mantenimento. La Cassazione (sentenza 26776) accoglie il ricorso della signora contro la condanna, inflitta dal Tribunale, per molestia e disturbo. Il consorte separato aveva querelato la ex, che per oltre un mese lo aveva raggiunto ad ogni ora, malgrado l’uomo avesse più volte cambiato il numero di telefono. Secondo i giudici di merito il mezzo telefonico non era stato usato come strumento normale di comunicazione ma per molestare (articolo 660 del codice penale). La ricorrente porta però in Cassazione le sue giustificazioni. Intanto la parte “lesa” nella vicenda era stata condannata per violazione degli obblighi di assistenza familiare. La signora, che era stata sfrattata per morosità e aveva difficoltà a gestire i figli, non chiamava e inviava sms per disturbare l’ex ma per cercare un contatto nell’interesse dei figli.

Per la Cassazione sono delle buone ragioni per derogare al “galateo” sull’ora e sul numero delle telefonate. I giudici ricordano che anche gli sms rientrano nel raggio d’azione dell’articolo 660 del codice penale, perché ad essi, a differenza dei messaggi epistolari, non ci si può sottrarre. I giudici precisano anche che l’elemento soggettivo del reato e dunque la consapevolezza di mettere in atto una condotta petulante, scatta anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare un suo diritto. Detto questo però la Cassazione esclude che la ricorrente possa essere considerata una molestatrice. Il marito interrompeva le telefonate sgradite che avevano come tema fisso, al pari dei messaggi, i figli e le questioni economiche. Per la Cassazione definendo le chiamate fonti di disturbo si finisce per giustificare il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi taglia i contatti. Ma chiudere il telefono non serve.

Fonte – Immagine Disegnato da Freepik


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