Sui parcheggi condominiali non si transige. E anche se sono passati molti anni dalla vendita abusiva il maltolto va restituito ai condòmini.
La sentenza della Cassazione 2236/2016, depositata ieri, ha ripercorso una complessa vicenda nata nel 1987. Quasi trent’anni per restituire uno spazio destinato a posti auto. Due condòmini avevano citato l’acquirente dell’area contesa perché, a loro dire, il venditore (costruttore dello stabile) aveva violato il vincolo pubblico di destinazione relativo a un’area di parcheggio per autovetture nel piano cantinato del condominio, riservandosela in proprietà.
La Corte d’appello aveva dato torto all’acquirente e restituito l’area, accertandone il diritto d’uso in capo ai due condòmini ricorrenti, osservando che dal vincolo di legge discende automaticamente un diritto reale d’uso in capo a chi ha comprato le unità immobiliari dell’edificio.
La Cassazione, chiamata in causa dall’acquirente “espropriato”, ha accolto la tesi della Corte d’appello, affermando anzitutto che va confermata la tesi dominante, che prevede l’attribuzione dell’area in uso comune. Poi, sul tema della liberalizzazione della commerciabilità dei parcheggi rispetto alle unità immobiliari condominiali, sorta con la legge 246/2005 ha dichiarato che è possibile «soltanto per il futuro». Quindi, dato che la sottrazione all’uso comune era avvenuta prima del 2005, va applicata la normativa precedente, Inoltre, ha osservato la Cassazione, era stata venduta l’area a parcheggio senza la relativa abitazione.
Infine, anche la libertà di vendita delle aree comunque vigente dal 1967 riguarda solo le parti eccedenti il vincolo e quindi, in base al ricalcolo effettuato, non poteva essere invocata. La Cassazione ha anche condannato l’acquirente dell’area a parcheggio a rifondere le spese di lite ai due condòmini che hanno ottenuto l’area.