Niente affidamento condiviso per la madre che scredita la figura paterna agli occhi dei figli. Lo ha affermato la Corte di appello di Catanzaro, con il decreto del 18 dicembre 2015.
Alla base della questione, il ricorso di una donna, volto a riottenere l’affido condiviso dei figli avuti dall’ex compagno. Ricorso che la Corte di appello di Catanzaro ha però respinto accogliendo invece la domanda del padre che chiedeva l’affidamento esclusivo, la collocazione presso di sé, ed un contributo per il loro mantenimento. Così facendo la Corte d’appello cosentina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inidoneità materna al ruolo di affidataria dei figli e optato per l’affido esclusivo al padre, con collocazione temporanea presso un Centro di accoglienza e facoltà dei genitori di vedere i minori alla presenza degli assistenti sociali.
Secondo i giudici di primo grado infatti la madre «avrebbe operato sui figli un condizionamento psicologico teso a distruggere la figura paterna». A dimostrazione di questo comportamento l’esito della Ctu che aveva diagnosticato un «disturbo relazionale di alienazione parentale».
Contro la sentenza di primo grado la donna aveva quindi presentato ricorso in appello per vizio e contraddittorietà della consulenza e chiesto il ripristino dell’affido condiviso.
Innanzitutto la Corte d’appello di Catanzaro ribadisce che il principio della bigenitonalità e il correlato affido dei figli ad ambo i genitori «è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia» e che l’affidamento esclusivo va disposto solo «ove quello condiviso contrasti con l’interesse dei figli».
Tuttavia, continua la Corte, nella fattispecie specifica, non era possibile non valutare sia l’accesa conflittualità tra le parti, fomentata da incomprensioni e insofferenze, che la «sprezzante oppositività» palesata dalla signora nei confronti del suo ex, verso il quale non aveva mai avuto remore nel sottolinearne, in ogni occasione, l’inadeguatezza anche affettiva «allontanando da lui i figli».
Era quindi possibile affermare che l’ostilità mostrata dai minori verso il papà fosse l’effetto della condotta materna, sempre tesa ad escludere la figura paterna dalla vita dei figli, ed a comprimerne una sana frequentazione. A confermarlo, il rapporto degli assistenti sociali – che avevano ipotizzato un condizionamento ad opera di un adulto – e i rilievi del consulente, dai quali emergeva «una gestione materna improntata a plateale insofferenza nei confronti del padre e tesa a logorare» l’altro genitore. In sostanza – evidenziano i giudici di secondo grado – a pesare sulle sorti della causa, non è tanto il riconoscimento della Pas sotto il profilo medico scientifico, quanto il concreto atteggiarsi dei rapporti genitori/figli. Di contro, il padre si era mosso in un’ottica di «tutela prioritaria dell’interesse dei bambini, adeguandosi alle soluzioni adottate» dal Tribunale o consigliate dagli operatori.
Un quadro, quello emerso, che non poteva non far propendere per il rigetto del reclamo avanzato dalla madre e per la conferma dell’affido esclusivo in capo al papà. Scelta affiancata, però, ad una temporanea collocazione dei figli in una struttura, nell’intento di raggiungere un «graduale e meno traumatico» recupero dei rapporti padre-figli e consentire, al tempo stesso, «il ripristino di un sano coinvolgimento affettivo» dei minori con entrambi i genitori.