Il reato di maltrattamenti in famiglia si può escludere considerando le qualità personali dei coniugi. Lo ritiene la Cassazione, nella sentenza 5258/2016, depositata il 9 febbraio dalla Sesta sezione penale: l’inesistenza dei maltrattamenti è dimostrata dal fatto che entrambi gli interessati avessero un “livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media”, che la moglie reagisse alle intemperanze del marito e che la loro figlia fosse stata affidata ai servizi sociali e non a uno dei genitori.
Tutto nasce dal “rapporto di accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione” instauratosi tra i coniugi, “causa di grave disagio soprattutto per la figlia minore”. Perciò, nella causa di separazione giudiziale, il Tribunale ne aveva disposto “in via provvisoria ed urgente” l’affidamento ai servizi sociali, affievolendo le potestà dei genitori e ammonendoli sulla “gravità delle conseguenze giuridiche ed esistenziali delle loro inadempienze”.
Alla luce di questo, la Cassazione ritiene fondata e correttamente motivata la valutazione fatta nella sentenza d’appello, che aveva riformato quella di primo grado, assolvendo il marito dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della moglie. In sostanza, la Corte resta sul suo orientamento prevalente secondo cui per configurare il reato previsto dall’articolo 572 del Codice penale, “la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendo abitualmente tali sofferenze”.
Dunque, non bastano singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, perché il reato di maltrattamenti è necessariamente abituale: si realizza e si caratterizza “per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi – procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo” secondo il concetto di abitualità.
Nel caso in questione, sono stati provati solo episodi “derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare”, fatti che “pur non integrando il delitto di maltrattamenti, conservano la propria autonomia di reati contro la persona”.
Secondo la Cassazione, hanno operato bene i giudici di appello, che hanno sì esaminato l’atteggiamento del marito rilevando il ricorso da parte di quest’ultimo “a toni di particolare veemenza e in comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione”, ma hanno anche evidenziato come l’atteggiamento della moglie si caratterizzasse per una “costante capacità reattiva … e l’assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze del marito”. Una situazione protrattasi per anni, con la conseguente impossibilità di configurare chi, tra i due, avesse mai assunto una posizione di passiva soggezione dell’una nei confronti dell’altro.