La notifica effettuata alla madre del rappresentante legale e in un luogo non coincidente con la sede legale è affetta da nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo, e non da inesistenza giuridica, stante il collegamento reale e diretto tra la consegnataria dell’atto e il legale rappresentante. Per la Cassazione (sentenza 18 febbraio 2016, n. 3205) non sussiste la fattispecie dell’inesistenza giuridica, ma al massimo della nullità, dato che la notificazione era stata effettuata a colei che era la madre del legale rappresentante della società destinataria della cartella di pagamento. Per cui sussisteva un collegamento reale e diretto tra la consegnataria dell’atto e il legale rappresentante della debitrice, tale da far ritenere non configurabile l’inesistenza dell’atto di notifica. Deve applicarsi la regola generale secondo cui l’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge. Invece importa semplice nullità della notificazione la effettuazione di essa in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Nella specie quindi sarebbe esclusa l’inesistenza della notificazione, e l’eventuale nullità deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo. Permangono perplessità circa l’asserzione dei giudici secondo cui la notifica effettuata ad un soggetto non avente legami societari (ma familiari) con membri della società destinataria della cartella di pagamento e soprattutto in un luogo estraneo alla sede legale della società, possa sussumersi a mera nullità sanata dall’impugnativa, essendo da non qualificarsi come “non al di fuori dell’archetipo legale previsto dal legislatore”. L’estraneità del luogo di notifica e del soggetto fa insorgere dubbi circa la portata di tali affermazioni, date le disposizioni disciplinanti la notificazione presso la sede delle società.